Cultura

Il diritto d’autore, scopriamo che cos’è

Viviamo la nostra quotidianità immersi nei social: Facebook, Instagram, Twitter, ma anche blog personali e qualsiasi piattaforma idonea a renderci visibili in rete.

Molti “users” utilizzando questi strumenti pubblicando foto, video o post, ignorano il fatto che stanno fornendo, a perfetti estranei, delle informazioni. Tuttavia non è questo di cui voglio parlarvi, ma della tutela delle vostre “opere” in rete.

Opere? Noi non pubblichiamo opere, è la domanda che molti di voi si staranno chiedendo. Ed invece sì! Spesso vengono pubblicate vere e proprie fotografie artistiche che, in quanto tali, sono meritevoli di tutela autoriale.

Ma che cos’è questa tutela autoriale?

Questa forma di tutela è quella fornita dal diritto d’autore ex lege 633/1941, inteso come quella branca del diritto che tutela le “opere dell’ingegno” e il suo autore attraverso una serie di diritti a carattere morale e patrimoniale.

Quali sono i requisiti del diritto d’autore?

Secondo l’art. 2575 del codice civile e l’ art 1 co. 1 l. 633/41, oggetto del diritto d’autore sono “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”

Quindi, un’opera riceve tutela per il sol fatto che viene creata, ma non tutto ciò che scaturisce dal nostro estro è assoggettabile alla disciplina autoriale.

L’art. 6 della l. 633/1941, infatti, statuisce che “il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale“.

L’espressione a cui fa riferimento l’articolo 6 è un elemento importante.  Serve a specificare che, nel diritto d’autore, le idee non sono tutelabili in quanto tali, ma è necessario che vi sia una loro estrinsecazione. L’opera, cosi creata, deve poi essere dotata del carattere creativo che ricomprende due requisiti:

  • Novità, intesa come presenza di elementi che distinguono un’opera da altre dello stesso genere;
  • Originalità, intesa come espressione della personalità del suo autore.

Quanto dura il diritto d’autore sulla mia opera?

Secondo l’art 25 legge 366/41, la tutela autoriale su di un’opera sussiste per tutta la vita del suo autore più altri 70 anni dalla sua morte, il diritto farà capo ai suoi eredi in questo caso.

Sono l’autore di una fotografia artistica pubblicata su Instagram, quali diritti posso vantare sull’opera?

Nel momento in cui un’opera viene creata in capo al suo autore sorgono i diritti morali, riguardano la paternità dell’opera. Sono diritti incedibili e perpetui. Non si trasferiscono con la morte del suo autore,  tuttavia, gli eredi possono farli valere per tutelare l’immagine dell’autore defunto. Tra i diritti morali rientrano: il diritto a rivendicare la paternità dell’opera; il diritto all’integrità dell’opera.

I diritti patrimoniali o di sfruttamento economico, a differenza dei diritti morali, sono cedili totalmente o parzialmente mediante licenze, e sono il diritto di:

  • pubblicazione,
  • seguito,
  •  riproduzione,
  •  trascrizione,
  • noleggio e prestito,
  •  esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico,
  •  comunicazione al pubblico,
  •  elaborazione e modificazione dell’opera.

 

Se siete autori/autrici di fotografie, video, o qualsiasi altro materiale frutto della vostra creatività e temente che qualcuno possa copiare il vostro operato, i social mettono a disposizione dei form per procedere, in una prima fase, a rimuovere i contenuti che sono stati lesi.

Se invece avete creato, ad esempio, un costume di scena o una coreografia, restate connessi per scoprire come dare una data certa alla vostra opera cosi da evitare qualsiasi tentativi di plagio.

 

Angela P.

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