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Non riconoscere il figlio naturale, è possibile?

Non riconoscere il figlio naturale

 

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A seguito della campagna #bastatacere che ha visto il susseguirsi di denunce di abusi e maltrattamenti da parte dei sanitari e medici in sala parto.

Quali sono i diritti già riconosciuti alla partoriente e quale tipo di tutela il nostro legislatore riservi alla donna in queste particolari circostanze.

Purtroppo, in relazione ai diritti della partoriente, il legislatore ha disposto poco o nulla.

Si è preoccupato al più, di disciplinare lo status di “madre” che sorge al momento del riconoscimento del neonato come proprio figlio.

La qualifica di madre infatti è la conseguenza giuridica della volontà di voler essere nominate  all’interno dell’atto di nascita.

Per prevenire gli abbandoni e gli infanticidi, l’ordinamento italiano ha previsto il diritto per la donna di riconoscere o meno il neonato come figlio unitamente al conseguente diritto alla segretezza del parto.

Già nel 1994 la Corte Costituzionale si era pronunciata riconoscendo il diritto della partoriente all’anonimato.

Successivamente, con il D.P.R. n.396/2000, il legislatore ha disciplinato legalmente il diritto  a non comparire come madre.

La normativa italiana, infatti, riconosce a tutte le donne italiane, straniere e clandestine tre importanti diritti.

Il diritto di non riconoscere il neonato come proprio figlio vale sia nel caso in cui un bambino nasca fuori dal matrimonio sia per la donna coniugata.

Il non riconoscimento del bambino alla nascita è consentito espressamente dall’art. 30 comma 2° del D.P.R. n.396/2000.

L’articolo stabilisce che il medico o l’ostetrica o altra persona che ha assistito al parto devono fare la dichiarazione di nascita all’Ufficiale di Stato Civile o al direttore sanitario dell’Ospedale; naturalmente rispettando la eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Ogni donna ha infatti diritto ad ottenere assistenza psicologica e sanitaria prima, durante e dopo il parto, unitamente ad ogni genere di informazione circa la possibilità o meno di riconoscere il proprio figlio.

In caso di incertezza in merito al riconoscimento, la donna ha il diritto ad essere informata sulla possibilità di richiedere al Tribunale per i minorenni un ulteriore periodo di riflessione successivo al parto.

Il Tribunale per i minorenni, infatti, può disporre la sospensione dello stato di adottabilità per un periodo massimo di due mesi.

Su richiesta di chi afferma di essere uno dei genitori biologici e sempre che nel frattempo il bambino si assistito dal soggetto di cui sopra o i suoi parenti fino al quarto grado permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.

Il Tribunale può sospendere tale procedura anche quando il genitore biologico sia privo della capacità di riconoscere il figlio naturale.

La procedura è rinviata anche d’ufficio fino al compimento del sedicesimo anno.

 

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Il D.P.R. n.396/2000 dispone  che deve essere garantito il diritto alla segretezza del parto da tutti i servizi sanitari e sociali coinvolti; purché nel caso in cui il neonato non venga riconosciuto; nell’atto di nascita risulti la seguente dicitura “figlio di donna che non consente di essere nominata” .

L’Ufficiale di Stato Civile ricevuta la comunicazione del non riconoscimento attribuisce al neonato un nome e un cognome.

Procede poi alla formazione dell’atto di nascita, segnalando lo stato di adottabilità alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

L’Ospedale presso il quale avviene la nascita, oltre agli interventi di carattere sanitario; è anche responsabile di garantire i diritti di informazione, di autodeterminazione e di riservatezza della madre e di avviare i processi riferiti alla Tutela del neonato non riconosciuto.

Questi diritti attribuiti alla donna sono funzionali al diritto del neonato a crescere in una famiglia anche diversa da quella di origine; in grado di fornirgli quelle cure affettive ed educative indispensabili per lo sviluppo della sua personalità.

E’ opportuno ricordare che al momento della nascita la legge italiana riconosce l’individuo come persona.

Al neonato è quindi attribuita la capacità giuridica.

La capacità giuridica la titolarità di diritti quali quelli inviolabili della persona, il diritto all’identificazione, al nome, alla cittadinanza, alla certezza di uno status di filiazione, alla educazione e alla crescita in famiglia.

Laura Citroni

 

 

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