Il Cane in condominio
Cane in condominio, le regole
Quante mamme sono preoccupate dalla presenza di cani pericolosi, lasciati liberi senza guinzaglio o museruola, all’interno di un’area condominiale riservata anche ai bambini?
Come possono i genitori proteggere i propri figli e tutelarsi legalmente verso i proprietari degli animali incuranti delle regole?
Il cortile condominiale è considerato tra i luoghi aperti al pubblico; quindi vige per il proprietario l’obbligo di munire il proprio cane di guinzaglio o museruola.
Una possibile soluzione è richiedere l’intervento dei vigili, i quali dopo aver accertato la violazione delle regole, multeranno i proprietari negligenti.
Per denunciare un altro condomino è necessario essere certi dell’oggettiva pericolosità della situazione; e fornire prove documentate che il proprietario non custodisce nè vigila il proprio animale adeguatamente.
Difficilmente le Forze del’Ordine si scomoderanno se non c’è un effettivo e fondato pericolo.
Una soluzione alternativa è invece quella di segnalare il caso ad una associazione di guardie zoofile, facilmente reperibili su internet, che di solito intervengono subito.
In ogni caso, una raccomandata all’amministratore di condominio non guasta mai!
All’interno del nostro ordinamento c’è inoltre da segnalare un’importante novità legislativa in merito alla presenza di animali in condominio.
L’articolo 1138 del Codice Civile dispone che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Ciò significa che nessun regolamento condominiale potrà più vietare la presenza di animali, né all’interno dei singoli appartamenti né negli spazi comuni, che potranno però essere utilizzati mantenendo una condotta rispettosa delle regole di convivenza.
Rimane l’obbligo di ripulire laddove il cane dovesse eventualmente sporcare. Di non danneggiare né disturbare in alcun modo gli altri condomini e di risarcire eventuali danni provocati dall’animale che si intrufola nelle proprietà altrui.
Quello che viene meno è il divieto a priori di possedere un animale di compagnia, che cessa di avere effetto anche per i vecchi regolamenti che lo prevedevano
Resta doveroso rispettare le disposizioni del Ministero della Salute che impone l’obbligo, per i proprietari dell’animale, di mantenere pulita l’area di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo e di utilizzare la museruola.
Rimangono invariate tutte le forme di tutela civile e penale previste a tutela di chi subisce un danno dall’animale.
E’ sempre prevista anche la responsabilità civile di cui all’articolo 2052 del Codice Civile e la responsabilità penale dei proprietari, in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose nonché l’obbligo di stipulare, in caso di animali pericolosi, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati contro terzi.
Cane in condominio nel caso di contratto d’affitto
Essendo questo un accordo tra privati che diviene vincolante una volta sottoscritto, resta la libertà del locatario di inserire nel contratto il divieto a detenere un animale domestico, che una volta sottoscritto il contratto è vincolante.
Si sottolinea che la normativa proposta non è applicabile indifferentemente ad ogni tipo di animale, ma solo a quelli “domestici” come cani e gatti.
Sono invece esclusi animali esotici come boa, iguane o simili.
Per quanto riguarda le colonie feline, gli insediamenti spontanei di gatti, per completezza si aggiunge che non possono essere né catturate né allontanate dalle aree condominiali; a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati.
La legge n° 281 del 1991 prevede infatti il loro diritto alla territorialità e vieta espressamente qualsiasi forma di maltrattamento.
La Cassazione nel 2013 ha ritenuto che in caso di separazione o divorzio, cani e gatti debbano essere considerati come membri della famiglia e andranno collocati presso il coniuge separato; naturalmente con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore.