L’affidamento condiviso
L’affidamento condiviso, che cos’è
L’affidamento condiviso non deve essere inteso come affidamento alternato o congiunto, atteso che il collocamento fisico dei minori è presso uno soltanto dei genitori (c.d. genitore collocatario); atteso che trattasi solo di una modalità di affidamento che non implica tempi paritari nella permanenza presso ciascun genitore.
Difatti la collocazione del minore presso uno dei due genitori non far venire meno la condivisione nelle scelte che devono essere compiute nell’ interesse del minore; ed ogni scelta effettuata per l’educazione e la crescita dei figli deve essere oggetto di accordo tra i genitori.
Non sempre però tutto ciò è la regola, ed, in molti casi tale condivisione è del tutto assente; ed ancor più grave è la totale carenza di interessamento da parte di uno dei due genitori alla vita del minore.
L’interessarsi diventa pertanto il fulcro dell’affidamento condiviso.
Ritornando poi alla figura del genitore collocatario è necessario evidenziare in tal caso l’emergere di un ulteriore diritto del minore ovvero avere il suo punto di riferimento abitativo, diritto acquisito sia – sulla base dei principi di diritto dettati dall’art. 316 c.c. nella formulazione successiva al d.lgs. 154/2013 (“I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore”) e sia in rifermento al concetto di residenza abituale espresso anche dall’art. 8 del Reg. U.E. n. 2201/2003 (criterio inderogabile nel prevedere la competenza internazionale dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente alla data della domanda) che detta un principio ispirato dall’interesse del minore e dal criterio della vicinanza.
Pertanto, deve intendersi per residenza abituale il luogo dove il minore trovi e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei propri legami affettivi; legami affettivi non solo parentali, originati dallo svolgersi della vita di relazione.
In tal senso la Corte di cassazione con la sentenza10 febbraio 2017, n. 3555 ha stabilito che:
“la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare”.
Tanto per consentire al minore di avere i suoi punti fermi.
Invero, la ratio dell’ art. 337 sexies c.c. ovvero assegnazione della casa familiare è appunto radicata all’interesse di consentire al minore di conservare il proprio habitat domestico.
Ma ritornando al tema iniziale ovvero affidamento condiviso ciò non implica una logica aritmetica nella condivisione del figlio ma bensì pone entrambi i genitori sotto lo stesso piano nel senso stretto di respnsabilità, condivisione e scelte.
Lo stesso decreto filiazione del 2013 (d.lgs. n. 154/2013) ha introdotto, all’art. 316 c.c., assieme al concetto di responsabilità genitoriale, anche il concetto di residenza abituale; nell’intento di garantire al minore, anche attraverso il mantenimento di una dimora abituale, una irrinunciabile stabilità esistenziale.
Del resto, la sostanza dell’affidamento condiviso deve essere colta nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale.
In tal senso si è espressa a Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 3652/2020 stabilendo che:
“La regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una
significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo”.
E sotto tale aspetto comincia a muoversi qualcosa anche in sede penale. Di particolare rilievo è una pronuncia di merito che ha cristallizzato un dato non trascurabile ovvero che non è solo la corresponsione economica ad esimere il genitore della eventuale responsabilità penale in riferimento alla fattispecie prevista e punita dall’ art. 570 c.p. .
Difatti, nel caso in questione il genitore oltre a denunciare la mancata corresponsione del 50% relativo alle spese straordinarie affrontate nei confronti del figlio minore denunciava altresì la totale mancanza di interesse alla vita scolastica e sportiva del figlio dell’altro genitore.
Infatti, con la sentenza n. 474/2019 il Tribunale penale di Campobasso, che, nel decidere in un caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., ha dichiarato la penale responsabilità del padre per non essersi mai interessato della vita scolastica e sportiva dei figli minori.
In tal caso il genitore si è sottratto agli obblighi di assistenza inerenti la qualità di genitore; ovvero ai suoi obblighi di assistenza morale ovvero la mancanza di interesse nella vita del minore.
Avv. Aiello Raffaella