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Il Codice Rosso: violenza domestica e di genere

Il Codice Rosso – violenza domestica e di genere –  pene più severe e procedimenti più veloci nella fase delle indagini (Legge n.69/2019)

L’introduzione di deterrenti molto più forti rispetto al passato per arginare un problema sociale sempre più preoccupante e allarmante.

Maggiore protezione delle vittime.

Accelerazione per l’avvio del procedimento.

La polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale.
Il Pubblico Ministero entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato.

Questo meccanismo viene introdotto per evitare il  “vuoto” temporale fra l’acquisizione della  notizia di reato e la trasmissione degli atti al pubblico ministero; perché per taluni reati vi è la necessità di intervenire immediatamente per tutelare immediatamente la persona offesa.

Tale termine può subire una proroga solo se si è in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, oppure nell’interesse della persona offesa.

Il Codice Rosso è entrato in vigore non solo per tutelare le donne, ma soprattutto per prevenire e limitare la violenza di genere ovvero tutte quelle forme di violenza: psicologica, fisica, sessuale, quella degli atti persecutori, dello stupro; che riguardano anche un vasto numero di persone discriminate in base al sesso, fino ad arrivare alla forma più estrema ovvero al femminicidio.

Il Codice Rosso
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Con il codice rosso sono stati introdotti 4 nuovi reati

Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate c.d. “Revenge porn”, persegue anche chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati. La fattispecie risulta essere aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l’impiego di strumenti informatici.

Il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, per tutelare maggiormente le vittime che subiscono un deturpamento del volto a causa dell’uso di varie sostanze.
Quando alla commissione di tale delitto ne consegua l’omicidio è prevista la pena dell’ergastolo.
La riforma inserisce talaltro questo nuovo delitto nell’elenco dei reati intenzionali violenti che danno diritto all’indennizzo da parte dello Stato.

Il reato di costrizione o induzione al matrimonio  ovvero un matrimonio nel quale il consenso manifestato da almeno una delle due parti è stato estorto con violenza, minaccia o altre forme di coercizione.

Tale fattispecie risulta aggravata quando il reato è commesso in danno di minori. E si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.

Tale reato è stato introdotto con lo scopo di evitare la diffusione del fenomeno delle spose bambine.

La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è previsto dall’art. 387 bis c.p.

Lo scopo cui tende giungere il legislatore è quello di  tutelare le vittime dei reati che hanno portato all’applicazione della misura, in maniera tale da impedire al reo di avvicinarsi ad esse.

La prima misura cautelare è l’allontanamento dalla casa familiare, ex art. 282 bis c.p.p., ed impone all’indagato – imputato di lasciare subito la casa familiare; di non farvi rientro, e comunque di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.

La seconda misura cautelare invece è il divieto di avvicinamento ai lunghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282 ter c.p.p. è solitamente applicata nei confronti di chi è indagato – imputato per il reato di stalking.

Con l’introduzione del codice rosso sono state inasprite le sanzioni previste per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi , atti persecutori (il c.d. “stalking”), la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo.

Avv. Aiello Raffaella 

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