Spetta anche ai nonni a mantenere i nipoti?
Riesce a far notizia e forse anche scalpore l’ordinanza che i nonni debbano mantenere i nipoti
Ma partiamo dalla normativa.
L’art. 316 bis del codice civile: testualmente dispone che:
“I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Pertanto, quando i genitori si trovano in una condizione economica che non permetta loro di mantenere i propri figli, sono chiamati ad adempiere in loro vece gli ascendenti, ovvero i nonni.
Tale obbligo non scatta in via automatica e la Cassazione ne ha individuato i seguenti casi:
- impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori (disoccupazione, assenza di ogni risorsa economica, malattia che rende inabili al lavoro);
- omissione volontaria da parte di entrambi i genitori (abbandono materiale del minore);
- omissione anche solo di uno dei genitori, qualora l’altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al
mantenimento dei figli. (Caso scuola: quando in costanza di separazione o divorzio o mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio il genitore obbligato non paga il mantenimento).
Primo step
Prima di intraprendere azioni nei confronti dei nonni bisogna avviare le procedure per recuperare le somme dovute nei confronti del padre e o della madre inadempiente, attraverso le possibili azioni esecutive (pignoramento dello stipendio – se c’è – ovvero pignoramento dell’autovettura, piuttosto che pignoramento del conto corrente, ecc..).
Solo dopo l’esito negativo delle procedure esecutive si potrà agire nei confronti dei nonni.
Questo ribadisce la Cassazione nell’ordinanza tanto declamata rispondendo a una nonna che aveva fatto ricorso, per vedersi togliere l’assegno di mantenimento dovuto al nipote.
Per come già detto il legislatore ha previsto che siano i parenti più prossimi a farsi carico del mantenimento dei minori se i genitori non riescono provvedere al mantenimento dei figli.
Difatti, se un genitore non riesce a provvedere al pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli, i nonni devono intervenire e farsene carico.
Questo è quello che ha confermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza pubblicata il 17 ottobre 2022, che chiarisce una vicenda su cui si era già pronunciata la Corte d’Appello di Roma in funzione di giudice del reclamo.
Allora è giusto chiedersi perché fa notizia che i nonni mantengano i nipoti?
La notizia non dovrebbe stupirci anzi oggi i nonni, rappresentano un pilastro per le famiglie in quanto sostengono sempre di più le famiglie con l’aiuto economico e pratico.
Tutto questo ci viene imposto non solo dal legislatore ma anche del c.d. welfare familiare che si sta delineando sempre di più.
Il principio su cui si fonda tale pronuncia è appunto il diritto di solidarietà all’interno della famiglia.
Al diritto agli alimenti si aggiunge il diritto alla solidarietà o principio di solidarietà, diritti assimilati, per cui se un membro della famiglia non ha i mezzi di sussistenza, il parente più stretto in linea di ascendenza è chiamato a provvedere.
L’ordinanza in questione ne chiarisce meglio gli ambiti di applicazione ed appunto per il principio di sussidiarietà i nonni sono tenuti al mantenimento.
I nonni quindi devono provvedere al mantenimento dei nipoti se i genitori sono inadempienti, il primario obbligo di mantenimento spetta ai genitori ma in caso di separazione, se il padre del bambino o la madre è inadempiente, quindi non versa l’assegno di mantenimento, i nonni, in quanto ascendenti più prossimi, devono farsene carico.
Presupposto necessario ricordiamolo è l’impossibilità dei genitori di provvedere al figlio ovvero che l’altro genitore non riceveva l’assegno in favore del figlio e soprattutto che sia stata esperita l’azione esecutiva nei confronti dell’altro.
Solo dopo questo iter scatta la sussidiarietà degli ascendenti: e può trattarsi anche degli ex suoceri, quindi non necessariamente la stessa linea del figlio/a.
Il caso concreto tanto declamato è il seguente: nel 2010, il Tribunale di Velletri ha imposto ai nonni di un minore di pagare parte dell’assegno di mantenimento che avrebbe dovuto versare il padre del bambino, separato dalla madre.
L’uomo ai tempi viveva con i genitori – i nonni paterni del bambino, appunto – e proprio ai nonni il tribunale aveva imposto di pagare 200 dei 350 euro fissati come mantenimento in fase di separazione, somma da corrispondere alla madre del piccolo in sostituzione del mantenimento cui avrebbe dovuto provvedere il padre.
Tale ordine giudiziario era stato disposto a causa dell’inadempienza del padre.
I nonni del bambino avevano reclamato la decisione del tribunale proponendo appello. Appello rigettato per due motivi:
- le condizioni economiche della madre del bambino non erano migliorate, perché al lieve aumento delle entrate era corrisposto un aumento del costo della vita per il piccolo;
- e la situazione economica della nonna paterna non era peggiorata, ma era anzi migliorata con la morte del marito e la rinuncia all’eredità da parte del figlio.
Il ricorso in Cassazione, rigettato, contro il mantenimento.
Allora la nonna paterna si è rivolta alla Corte di Cassazione con l’obiettivo di essere sollevata dall’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento al posto del figlio.
I giudici però non hanno ribaltato la decisione della Corte d’Appello ma hanno statuito che:
“L’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici”.
Pertanto nulla di nuovo o avventato ma solo il pedissequo rispetto delle norme in materia.
Avvocato Raffaella Aiello
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