Trasporto bambini in auto
Trasporto bambini in auto sull’apposito seggiolino non è una formalità semplicemente un’apprensione.
E’ un vero e proprio obbligo previsto dall’art.172 del Codice della Strada
“Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini“
come modificato a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 marzo 2006 n. 150.
Ai sensi del Codice della strada tutti, sia i conducenti che i passeggeri, sui sedili anteriori o posteriori, devono essere agganciati ad un sistema di ritenuta omologato ed adatto al loro peso e alla loro statura.
Con specifico riferimento ai i bambini infradodicenni, di altezza minore di 1,50 e peso inferiore a 36 kg possono viaggiare sui sedili posteriori e/o anteriori; solamente se posizionati tramite l’apposito seggiolino omologato oppure cintura di sicurezza con adattatore per bambini.
In caso d’incidente, ma anche in occasione di improvvisi cambi di velocità o di marcia
L’utilizzo dei dispositivi di ritenuta non solo è essenziale ma evita l’applicazione di una sanzione pecuniaria: 80 euro a 323 euro e la sottrazione di 5 punti della patente.
Inoltre se il conducente permette ai passeggeri, di viaggiare senza cintura di sicurezza o sistemi di ritenuta, può essere considerato responsabile dei danni fisici subiti dagli stessi.
Se poi incorre in tale violazione nuovamente nel biennio successivo, all’ultima infrazione si aggiunge la “recidiva” della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
Tuttavia, se sul veicolo è presente un genitore (o altro adulto preposto alla sorveglianza del minore) la multa verrà data a quest’ultimo per non aver vigilato nel rispetto della normativa di sicurezza.
I bambini fino a 9 chili di peso, devono obbligatoriamente essere trasportati in senso contrario alla marcia dell’auto; mentre dopo i 10 chili si può cominciare a sistemare il seggiolino in senso di marcia.
In ogni caso, il momento più corretto per invertire la posizione del seggiolino è quando l’altezza del bambino inizia a superare quella del poggiatesta.
I seggiolini possono essere posizionati sia sul sedile anteriore che su quello posteriore, nel rispetto di alcuni accorgimenti obbligatori, tenendo comunque in conto che la presenza di airbag impone di evitare il posizionamento del seggiolino sul sedile anteriore di una macchina, a meno che lo stesso airbag non venga disattivato.
Si ricorda che il seggiolino per essere conforme alla normativa europea, deve riportare un’etichetta con gli estremi dell’omologazione. I dispositivi più recenti sono contrassegnati dalla sigla ECE R44-04, i quali, per legge, sono gli unici vendibili nei negozi.
Sull’etichetta deve essere indicata anche la categoria di peso del bambino e la parola “Universal“; indice che il seggiolino è adatto ad ogni tipo di auto. Deve inoltre essere riportato il numero d’omologazione ed il codice della nazione che ha rilasciato l’omologazione.
Il posto più sicuro per il bambino è sempre il sedile centrale posteriore poiché è il posto più protetto in caso di urto sia frontale che laterale.
La legge prevede poi una serie di eccezioni che riguardano il trasporto in taxi e auto a noleggio con conducente.
Dove i bambini possono viaggiare senza sistemi di ritenuta se collocati sul sedile posteriore ed accompagnati da persona di età non inferiore a 16 anni.
Sui veicoli privi di sistemi di ritenuta, i bambini di età fino a 3 anni non possono viaggiare; mentre quelli di più di tre anni possono viaggiare su un sedile anteriore solo se di statura superiore a 1,50 metri.
L’obbligo di utilizzare questi sistemi cessa quando il bambino compie i 12 anni o quando supera il metro e mezzo di altezza (anche se minore di 12 anni); perché da quel momento può usare le cinture di sicurezza normali.
Tuttavia, se il bambino, seppur dodicenne, risulta di altezza inferiore al metro e mezzo è comunque consigliabile continuare ad utilizzare il seggiolino di rialzo.
Trasporto bambini in auto non è solo una questione di sicurezza!