TFR IN BUSTA PAGA
“Così è deciso, la seduta è tolta!”… e così fu: dal 03.04.2015 si può richiedere il tfr in busta paga ma vediamo da vicino di cosa si tratta e chi può chiederlo!
I soggetti che possono richiedere il tfr in busta paga sono quelli del settore privato con un periodo di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro (quindi sono esclusi i lavoratori domestici, i lavoratori del settore agricolo e i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e le aziende dichiarate in crisi di cui all’art. 4 della L. 297/1982).
La quota a cui si fa riferimento è quella maturanda al netto del contributo IVS dello 0,50% compresa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 01.03.2015 al 30.06.2018. I lavoratori possono chiedere al datore di lavoro di percepire la quota che maturano nel mese tramite la liquidazione mensile della retribuzione. Nel momento in cui un lavoratore decidesse di richiedere tale quota, la scelta sarà irrevocabile fino al 30.06.2018.
Detto ciò, la parte integrativa della retribuzione (quindi, la quota mensile di tfr), sarà assoggettata a tassazione ordinaria.
Secondo i calcoli della Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro, quindi, il Tfr in busta paga sarà conveniente per i lavoratori con un reddito fino a 15.000 euro mentre subiranno un aggravio fiscale quelli al di sopra di questa soglia, con un aumento annuale di tasse che, per chi ha 90.000 euro di reddito, arriva a 569 euro l’anno (1.895 euro in meno per il periodo marzo 2015-giugno 2018).
Per maggiori dettagli (soprattutto per i titolari di azienda), condivido un link utile e dettagliato http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2015/04/03/tfr-in-busta-paga-al-via-l-operazione .
Non vi resta altro che decidere ora…