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Come combattere il cyberbullismo

Come combattere il cyberbullismo? Quali sono le soluzioni legali?

cyberbullismoIl cyber bullismo, o bullismo informatico, è il termine che indica atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come social, web, email,blog, sms…  Attualmente non esiste una legge organica che lo definisca e lo sanzioni.

Il cyberbullo è colui che utilizza la tecnologia informatica per diffondere informazioni che danneggiano la vittima mediante i mezzi di comunicazione; soprattutto internet e telefoni cellulari: social network, pubblicazione di video e fotografie, chat.

AskSnapchatTwitter sono solo alcuni tra i mezzi tecnologici che consentono al bullismo di ampliare il suo raggio di azione. Facebook è, secondo le statistiche, all’ultimo posto dato il progressivo abbandono dello stesso tra le nuove generazioni in favore di social sempre più innovativi.

 

Nell’ordinamento giuridico italiano, attualmente il cyberbullismo manca addirittura di una definizione giuridica!

In particolare, è possibile perseguire i fatti che corrispondano ai reati di ingiuria, diffamazione, minaccia oltre al reato di trattamento illecito dei dati personali (art. 167 cod. priv.).

Tuttavia, bisogna prendere in considerazione il fatto che gli atti che connotano il fenomeno del bullismo informatico sono compiuti, nella grande maggioranza dei casi, da soggetti minorenni; talvolta di anni inferiori a 12, per i quali il nostro ordinamento giuridico non riconosce l’imputabilità.

E’ importante pertanto che il legislatore elabori nuove regole, tramite una legge organica ed efficace.

Forse non tutti sanno che un DDL sul cyberbullismo è stato approvato al Senato il 28 maggio 2015 ed ora è al vaglio della Camera; dove il suo esame è stato riunito a quello di altre tre proposte di legge, ferme dal 2014.

Analizzando i DDL in materia abbiamo riscontrato alcune innovazioni comuni:

1) l’idea di applicare agli episodi di cyber bullismo la “sanzione” dell’ammonimento, ovvero un procedimento dinnanzi al questore che già si applica per il reato di stallking;

2) l’iniziativa dell’utilizzo di un procedimento con il quale le vittime possono richiedere ed ottenere entro 48h la rimozione o l’oscuramento dei dati personali del minore presenti sul web. La richiesta dovrebbe essere avanzata al gestore del sito web o, in alternativa, al Garante per la protezione dei dati personali;

3) la proposta di delegare al Ministero dell’Istruzione, la determinazione delle linee di orientamento per il contrasto al cyberbullismo in ambito scolastico, alle quali gli istituti di istruzione dovranno adeguarsi.

Per ora riteniamo opportuno partire da una definizione del cyberbullismo il più possibile corrispondente a realtà.

Anche i giudici potranno interpretarla nel senso più attuale e vedere, caso per caso, se il fatto concreto corrisponda alla norma.

Si potrebbe allora sanzionare tali atti qualora cagionino un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero ingenerassero un fondato timore per la propria incolumità mentre sarà più difficile determinare una sanzione adeguata.

E’evidente, tuttavia, che è necessario il supporto della polizia postale e organizzazioni attive sul campo; soprattutto al fine di attuare la prima e fondamentale informazione sui pericoli dell’adescamento informatico; della violazione della riservatezza nonché sui diritti e doveri connessi all’uso delle tecnologie informatiche.

 

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