Una legge contro la omotransfobia
Legge contro la omotransfobia, dopo 30 anni
Il 30 giugno il testo unico contro l’omotransfobia propone di ampliare l’attuale legge Mancino sarà portata alla Camera. Perchè questo nuovo testo riunifica cinque ddl: Boldrini, Zan, Scalfarotto, Perantoni, Bartolozzi.
«Odio e intolleranza vanno combattuti senza se e senza ma.Per una società più giusta, più civile. E questo, per quella società, è un grande passo in avanti. Davvero grande» Deputato Alessandro Zan
La legge Mancino già oggi punisce i reati di “odio” per ragioni razziali, etniche, religiose o legate alla nazionalità. Ma finalmente rischierà fino a quattro anni di carcere anche chi discriminerà persone gay e trans.
Naturalmente contro la legge sono schierati i movimenti Pro-life e i vescovi della Conferenza episcolpale.
Secondo un rapporto pubblicato dell’Agenzia europea dei diritti fondamentali (Fra), l’Italia è fra i primi paesi con indice di discriminazione più alto.
Come noi solo Repubblica Ceca, Lettonia e Bulgaria, tutti gli altri hanno già leggi che tutelano il mondo Lgbt dalla discriminazione.
«Capita sempre più spesso che quando vengono postati sui social dei post sui diritti, e contro le discriminazioni, siano commentati da persone che insultano, ma non mi era mai capitato di ricevere però delle minacce di morte» Alessandro Zan
La proposta
L’articolo 1
«definisce l’identità sessuale, con la finalità di circoscrivere il campo d’applicazione delle fattispecie penali novellate dagli articoli successivi, al fine di evitare la censura di indeterminatezza della fattispecie penale. Nella definizione delle componenti dell’identità sessuale sono compresi l’identità o i ruoli di genere, nonché i diversi orientamenti sessuali (omosessuale, eterosessuale o bisessuale) così come pacificamente riconosciuti dalla legislazione e dalle scienze psico-sociali, che nulla hanno in comune con comportamenti genericamente afferenti alla sfera sessuale, siano essi leciti o illeciti».
L’articolo 2
Interviene sul delitto di apologia e istigazione alla discriminazione previsto dalla legge n. 654 del 1975:
«per inasprire la pena, sostituendo (lettera a)) le pene alternative della reclusione o della multa con la sola pena della reclusione; per sostituire il verbo propagandare con il verbo diffondere («idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico») e specificare che la diffusione può avvenire «in qualsiasi modo»;inoltre per sostituire il verbo istigare con il verbo incitare («a commettere o commette atti di discriminazione»). Con riguardo sia agli atti di discriminazione sia alla commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza, la proposta di legge intende dunque reintrodurre il testo originario di questa disposizione della legge del 1975, in vigore fino al 2006, ovvero fino all’entrata in vigore dell’articolo 13 della legge n. 85 del 2006 che ha novellato il testo; per inserire tra i motivi della discriminazione l’identità sessuale della vittima».
Le pene previste differiscono per la gravità delle condotte realizzate.
In caso di incitamento a commettere o di commissione di atti di discriminazione, è mantenuta l’attuale previsione della reclusione fino a un anno e sei mesi eliminando, tuttavia, l’alternativa è la multa. In caso di incitamento alla violenza o di commissione di atti violenti, non viene modificata la pena prevista, che va da sei mesi a quattro anni.
L’articolo 3
Ai fattori di discriminazione considerati dall’articolo 3 della legge Mancino-Reale la presente proposta di legge aggiunge l’identità sessuale. L’articolo 3 della proposta interviene sul decreto-legge n. 122 del 1993, apportandovi alcune modifiche.
Aggiunge la discriminazione motivata dall’identità sessuale della vittima nel titolo del provvedimento, nella rubrica del primo articolo e tra le finalità che aggravano i delitti comportando un aumento di pena sino alla metà.
La proposta di legge sostituisce l’espressione «finalità» con l’espressione «motivi».
Le pene per i reati punibili con pena diversa dall’ergastolo sono aumentate fino alla metà dove tali reati siano commessi per motivi relativi all’identità sessuale della vittima.
L’articolo 3 specifica che l’aggravante prevista dal comma 1 è da ritenersi sempre prevalente sulle eventuali attenuanti. Rispetto al testo dell’atto Camera n. 245 si consente tuttavia al giudice di valutare quale circostanza attenuante, la minore età dell’autore del reato (articolo 98 del codice penale).
L’articolo 4
Disciplina della pena accessoria dell’obbligo di prestare un’attività non retribuita in favore della collettività. A tal fine la proposta di legge (comma 3 dell’articolo 4) elimina tutte le disposizioni che attualmente regolamentano tale pena accessoria, come una delle possibili pene accessorie cui il giudice può ricorrere (articolo 1, comma 1-bis, lettera a), e commi da 1-ter a 1-sexies), introduce un nuovo articolo nel decreto-legge n. 122 del 1993.
In sede di condanna il giudice dovrà sempre disporre la pena accessoria dei lavori di pubblica utilità, potrà disporre la pena accessoria dell’obbligo di dimora, della sospensione della patente o dei documenti per l’espatrio, del divieto di partecipare per un minimo di tre anni ad attività di propaganda elettorale.
L’articolo 5
Istituisce l’Autorità garante della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, che sostituisce l’Ufficio per il contrasto delle discriminazioni (Unar).
L’Autorità garante è configurata quale autorità indipendente e può dunque svolgere le proprie funzioni da una posizione di maggior autonomia.
La nomina dei componenti è affidata all’intesa dei Presidenti di Camera e Senato, che dovranno scegliere tra persone di notoria indipendenza.
L’Autorità potrà ricevere i reclami e le segnalazioni delle vittime di discriminazione e svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell’autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori e, in caso di accertamento di violazioni, formulare specifiche raccomandazioni.