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Mantenimento dei figli: facciamo chiarezza

Si sa, spesso le discussioni tra genitori separati o divorziati riguardano il mantenimento dei figli.

“La mensa scolastica è una spesa ordinaria o straordinaria? E le gite? Il materiale scolastico?”

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Ecco qui un breve elenco, per fare chiarezza e riuscire ad orientarsi tra le varie categorie di spesa.

Tra le spese ricomprese nell’assegno di mantenimento “ordinario” troviamo: vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell’abitazione e le utenze, spese per le tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie), mensa, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, ricariche del cellulare, uscite didattiche giornaliere organizzate dalla scuola, attività ricreative abituali (cinema, feste), trattamenti estetici.


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Sono invece da ricomprendersi nelle spese “straordinarie”, che non devono essere previamente concordate tra i genitori: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per l’acquisto di farmaci prescritti dal medico che non rientrino tra i medicinali da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese sanitarie (tra cui quelle oculistiche e ortodontiche) effettuate presso il SSN, spese per bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

Tutte queste spese devono sempre essere documentate.

Rientrano, invece, nelle spese “straordinarie”, che necessitano del consenso di entrambi i genitori: spese scolastiche per istituti privati, spese universitarie (per università pubbliche e private), spese per viaggi di studio e di istruzione organizzati dalla scuola, spese per prescuola, doposcuola e servizio di baby sitter, spese per centri estivi, le spese per conseguimento della patente, spese per attività sportive, spese mediche non coperte dal SSN, spese per ricevimenti e festeggiamenti dedicati ai figli.

Per queste spese, il genitore che non è d’accordo a sostenerle, a fronte di una richiesta scritta da parte dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso. Diversamente, in caso di mancato riscontro, il silenzio sarà inteso come consenso e le spese sostenute e documentate dovranno essere rimborsate.

Per quanto concerne invece gli assegni familiari, questi vengono normalmente riconosciuti in favore del genitore collocatario prevalente. Mentre, invece, le detrazioni fiscali delle spese straordinarie spettano ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, salvo diverso accordo tra gli stessi.

Fabiola Caccialanza

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