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Come avviene materialmente il rimborso delle spese straordinarie

Vediamo ora come avviene materialmente il rimborso delle spese straordinarie in sede di separazione, divorzio nonché di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Per il rimborso di quelle “ integrative dell’assegno di mantenimento” il genitore che ha sostenuto la spesa può usufruire del titolo di condanna all’assegno di mantenimento adottato in sede di separazione, divorzio, annullamento o nullità del matrimonio; ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio per ottenere il rimborso.

Deve tuttavia poter preventivamente dimostrare che la somma è certa, liquida ed esigibile.

Per quelle “straordinarie in senso stretto” la Cassazione ha stabilito che è necessario:

“l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”.

Nel primo caso pertanto, in caso di mancato rimborso delle spese straordinarie da parte dell’altro coniuge, si è già in possesso di un titolo esecutivo con cui poter ottenere il rimborso delle spese non ottenuto.

Nel secondo caso invece bisognerà ottenere un nuovo titolo esecutivo ricorrendo allo strumento del decreto ingiuntivo.
Dirimente sul punto l’ordinanza 5059/2021 della Cassazione.

Sul rimborso delle spese straordinarie per i figli si è pronunciata la Corte di Cassazione rigettando il ricorso presentato da un marito contro il provvedimento giurisdizionale; che sia nel primo che nel secondo grado di giudizio era stato condannato al rimborso di alcune spese straordinarie per i figli minori.

La controversia sorgeva dal rifiuto di quest’ultimo di contribuire a determinate spese sostenute dalla moglie per i figli; in particolare spese mediche presso strutture private e spese scolastiche presso istituti privati.

I due coniugi di fatto non avevano formalizzato accordi di sostenimento delle spese e neppure si trovavano d’accordo sul sostenimento delle stesse.rimborso delle spese straordinarie

Ma come la Suprema Corte sul punto ha stabilito che:

“In tema di separazione personale (possiamo comunque estendere la sua portata a tutti i casi n.d.r. – ovvero divorzio e figli nati fuori dal matrimonio) , non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese cd “straordinarie”, fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori“.

I coniugi pertanto pur non avendo l’obbligo, come afferma la Corte, di trovare un accordo preventivo sulle spese.

Nel caso di specie però la Corte ha constatato che il marito era stato coinvolto nelle scelte della moglie; e che le pretese economiche di rimborso erano fondate.

I motivi addotti dal ricorrente non erano invece sufficientemente validi ad escludere il rimborso sia secondo il Giudice di merito sia secondo quello di legittimità.

Avv. Aiello Raffaella 

 

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