spese straordinarie
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Le spese straordinarie, cosa sono

Sono straordinarie quelle spese che per loro natura non hanno il carattere dell’ ordinarietà e per questo non rientrano nell’assegno di mantenimento.

L’individuazione di tali spese e soprattutto il dibattito sulla loro ripartizione fra i genitori è frutto della copiosa giurisprudenza sul punto.

Anche se l’orientamento prevalente resta ancora quello dalla sentenza n. 9372/2012 dal cui contenuto emerge che sono straordinarie:

 “quelle spese che per la lororilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.

E per tale motivazione non possono rientrare nell’assegno di mantenimento dei figli, per come stabilito dal Supremo Collegio con la sentenza n. 1562/2020.

Gli ermellini, infatti, dopo aver ripreso l’orientamento del 2012, stabiliscono che l’inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell’assegno di mantenimento_

“può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”.

Ed allora qual è la differenza in senso sostanziale con le spese ordinarie?

Negli ultimi anni, ad esempio il Tribunale di Roma ha delineato tale aspetto e nella sentenza n.15995/2019 ha affermato che:

Devono qualificarsi come spese straordinarie–in quanto tali escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio minore, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento”.

Mentre:

“Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie – e dunque nell’assegno di mantenimento – tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano, le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito dell’orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana”.

L’articolo 147 del codice civile sancisce che:

“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis”.

Completa la finalità di tale norma l’articolo 337-ter del codice civile che prevede che il mantenimento del figlio avvenga in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge.

La ripartizione delle spese straordinarie è rimessa al giudice in sede di separazione, divorzio o accordo a seguito di ricorso congiunto o giudiziario per i figli nati fuori dal matrimonio.

Ricordiamo infatti che per quanto non sussistano più da un punto di vista giuridico distinzioni tra figli legittimi e figli naturali in ordine alla regolarizzazione dei rapporti genitori e figli; così come differente è l’autorità giudiziaria cui proporli some anche la natura dell’atto introduttivo sia esso congiunto/consensuale o giudiziale.

Ritornando ora al testo della sentenza si vede come viene indicata la misura percentuale di addebito delle spese straordinarie agli ex coniugi (o genitori non coniugati) che di solito è del 50% ciascuno.

Così come nel determinare inoltre la ripartizione delle spese straordinarie entra in gioco anche il meccanismo dell’affidamento condiviso del figlio minore, come ritenuto preferibile in sede di separazione e divorzio dei coniugi o di accordo preso in riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio, dal legislatore del 2006.

Anche in tal caso, qualora non ci sia eccessiva sproporzione tra i redditi dei coniugi e vi sia parità di tempi di frequentazione del minore, le spese vanno ripartite tra gli ex coniugi nella misura del 50%.

Utile a tal fine può essere la consultazione dei protocolli d’intesa stipulati tra le autorità giudiziarie e gli ordini degli avvocati al fine di agevolare la corretta individuazione e ripartizione delle spese straordinarie in sede di separazione e divorzio o di accordo.

Protocolli d’intesa e linee guida su tutte quella del Consiglio Nazionale Forense sulle spese straordinarie in sede di separazione, divorzio nonché di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, elaborate con lo scopo di ridurre il contenzioso tra coniugi nella determinazione e ripartizione delle spese straordinarie di mantenimento dei figli.

Lo scopo di tali linee guida o protocolli di intesa è quello di ridurre il contenzioso e negli stessi vengono anche indicate le voci di spesa che devono essere individuate negli atti introduttivi dei giudizi siano essi di natura consensuale/ congiunto o giudiziale; così da consentire al giudice di determinare nella maniera più omnicomprensiva possibile l’assegno di mantenimento con le spese ordinarie.

I protocolli e le linee guida inoltre determinano e identificano le spese ordinarie da quelle straordinarie, delineando i criteri di individuazione di quest’ultime.

Distinguendo anche le spese che necessitano di un accordo preventivo da quelle che diversamente possono essere assunte su libera scelta da un genitore suddividendole tra spese mediche, spese scolastiche ed extrascolastiche.

L’assegno di mantenimento non può essere sostituito da una compensazione derivante dal sostenimento da parte dell’ex coniuge obbligato di altre spese anche se in favore del figlio o dell’altro coniuge.

I criteri di individuazione delle spese straordinarie in sede di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio si individuano in base a tre criteri:

  • temporale: sono spese straordinarie tutte quelle spese imprevedibili derivanti da eventi o scelte eccezionali che non sono fisse ma possono ripetersi nel tempo;
  • quantitativo: le spese straordinarie devono essere connotate da una certa gravosità;
  • funzionale: le spese straordinarie devono soddisfare interessi e bisogni primari della persona e pertanto ricoprire una certa utilità nella sua esistenza. Sono esclusequelle spese che non dipendono dalla necessità ma dalla volontà di chi le sostiene.

Le spese straordinarie si suddividono a loro volta in due altre tipologie:

  • quelle che per essere sostenute devono prima essere concordate tra gli ex coniugi;
  • quelle che possono essere sostenute senza preventivo accordo.

Le tre macro categorie di spese sono: mediche, scolastiche ed extrascolastiche.

La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha operato un’ulteriore distinzione all’interno della stessa categorie di spese straordinarie. Nell’ordinanza n. 379/2021 il giudice distingue tra:

  •  “le spese che pur qualificate come straordinarie finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nei loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell’assegno forfettizzato e periodico di mantenimento”;
  •  le “spese straordinarie, categoria intesa come residuale ed onnicomprensiva, lontana come tale da ogni carattere di ordinarietà e certezza”. Di tali spese la Corte di Cassazione ha chiarito che “tali devono intendersi quelle spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.

Tale distinzione risulterà utile quando si parlerà del rimborso delle spese straordinarie.

Vediamo ora quali sono le spese straordinarie da concordare.

Invero, alcune spese straordinarie prima di essere sostenute devono essere concordate fra gli ex coniugi o genitori non conviventi.

Difatti, nell’accordo di separazione, divorzio o di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio devono essere indicate le modalità con cui la spesa dev’essere comunicata e approvata ed entro quale termine eventualmente negata dal coniuge o dal genitore non convivente che riceve la proposta.

Se gli ex coniugi o i genitori non conviventi non determinano tali modalità chi assume l’iniziativa di spesa deve comunicarla per iscritto all’altro coniuge il quale accetterà la proposta se entro un termine stabilito nell’accordo non manifesta il dissenso.

Nella categoria delle spese mediche ogni protocollo d’intesa stabilisce che devono essere concordate le seguenti spese:

  • cure dentistiche e ortodontiche;
  • cure termali e fisioterapiche a prescindere dall’importo di spesa;
  • trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
  • farmaci e terapie di medicina non tradizionale.

Tra le spese scolastiche di cui è obbligatorio l’accordo preventivo sono:

  • rette di asili nido, tasse scolastiche o universitarie per la frequentazione di scuole e istituti privati;
  • corsi di specializzazione;
  • gite scolastiche con pernottamento;
  • corsi di recupero e lezioni private;
  • alloggio presso le sedi universitarie.

Le spese extrascolastiche che possono essere sostenute solo su preventivo accordo sono:

  • corsi di istruzione;
  • spese per attività sportive ulteriori ad un primo sport già praticato;
  • attività ricreative e ludiche e relative attrezzature;
  • viaggi e vacanze;
  • spese di custodia o baby sitting.

Quelle che non necessitano di accordo.

(Si rileva che ormai quasi tutti i Tribunali hanno adottato dei protocolli d’intesa o applicato le linee guai del Consiglio Nazione Forense).

Per le spese mediche si tratta di:

  • visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di esenzione;
  • farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
  • cure dentistiche nel limite di 500,00 euro annui;
  • trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal SSN;
  • ticket sanitari.

Tra le spese scolastiche che non sono soggette a preventivo accordo invece troviamo:

  • le rette della scuola d’infanzia;
  • le tasse scolastiche e universitarie derivanti dall’iscrizione in istituti pubblici;
  • i libri di testo richiesti dalle scuole;
  • le gite scolastiche senza pernottamento.

Ed ancora, rientrano infine tra le spese straordinarie extrascolastiche non soggette ad un preventivo accordo le spese sostenute per la pratica di un primo sport e per l’acquisto o la manutenzione della relativa attrezzatura.

Dette determinazioni valgono anche per i figli maggiorenni, anche loro hanno diritto al mantenimento finché non raggiungono l’autosufficienza economica, puntuale ed esaustiva è stata l’ordinanza della Cassazione n. 17183/2020 riguardo ai limiti di mantenimento del figlio maggiorenne.

Pertanto, anche al figlio maggiorenne spetta l’assegno di mantenimento e ad essere sostenuto nelle spese straordinarie nella misura del 50% trai i genitori.

Vediamo ora come avviene di fatto il rimborso delle spese straordinarie in sede di separazione, divorzio nonché di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio

Le spese straordinarie possono essere sostenute direttamente e per intero da un genitore, il quale può chiedere all’altro genitore il rimborso della parte a suo carico.
Diversamente il genitore pesa può anche chiedere all’altro l’anticipazione della quota a suo carico.

Le spese devono essere sempre documentate.
La richiesta di rimborso delle spese straordinarie è subordinata alla sostenibilità della spesa in rapporto alle capacità economiche dell’obbligato.

Ed è proprio in tal senso che ritorna utile ed essenziale la distinzione delle spese straordinarie operata dalla recente giurisprudenza della Cassazione con l’ordinanza n. 379/2021 già citata.

Ai fini del rimborso delle spese straordinarie i giudici hanno elaborato un principio di diritto in cui, dopo aver distinto le spese straordinarie in due categorie, stabiliscono come è possibile ottenere il rimborso delle spese straordinarie.

Riportando così distinzione una nuova distinzione tra le spese straordinarie ovvero:

  •  integrative dell’assegno di mantenimento (routinarie) Tali spese sono definite nell’ordinanza come:

 “esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori...”;

  • straordinarie nella loro massima accezione ovvero:

“imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento...”.

Avv. Aiello Raffaella 

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