Matrimonio, unione civile o convivenza: le ultime novità
Inizia nel lontano 1974, il lento percorso di legittimazione di una tipologia di famiglia diversa da quella tradizionale.
Matrimonio, separazione, convivenza, coniugio, unione civile sono alcune tra le modalità in cui si manifesta la vicenda affettivo-familiare.
Convivere senza celebrare il matrimonio, corrisponde alla cosiddetta convivenza more uxorio, ovvero “secondo il costume matrimoniale”; contraddistinto per il carattere di stabilità, libera espressione della scelta dei singoli.
Il carattere di stabilità della coppia convivente, preso in considerazione dalla Corte di Cassazione è recentemente suggellato dalla normativa Cirinnà.
La legge italiana ora disciplina, da una parte, il matrimonio e le unioni civili, e dall’altra, le convivenze di fatto.
In particolare, per essere riconosciuti quali conviventi di fatto è necessario vi sia la “stabile convivenza” della coppia, desumibile dallo stato di famiglia.
I diritti espressamente previsti in capo ai conviventi, siano etero o meno, sono:
- gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- diritto di successione del convivente nel contratto di locazione della casa di comune residenza nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;
- diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari, in caso di ricovero o malattia.
I conviventi di fatto, inoltre, vengono espressamente equiparati ad un nucleo familiare anche in funzione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.
Anche il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di legge.
La tutela si estende anche sul piano risarcitorio.
Infatti, è previsto espressamente che in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
I partner possono inoltre disciplinare i propri rapporti patrimoniali tramite un contratto di convivenza.
L’utilizzo di un accordo di tal genere, benché contemplato dalla normativa Cirinnà, era già unanimemente riconosciuto in quanto persegue interessi meritevoli di tutela. Con tale strumento è possibile ad esempio, l’assunzione da parte di un convivente dell’obbligo di mantenimento dell’altro, la modalità di partecipazione alle spese comuni o di uso della residenza comune, la ripartizione dei beni acquistati durante il rapporto e le regole in caso di rottura della coppia.
Tuttavia questo contratto è limitato agli aspetti patrimoniali del rapporto e ad alcuni altri come l’affidamento dei figli nell’ipotesi di cessazione della convivenza.
I figli (c.d. “naturali”) nati da una coppia convivente godono degli stessi diritti dei figli nati durante il matrimonio (c.d. “legittimi”).
Il D.lgs154/2013 ha equiparato integralmente le due categorie, anche per quanto riguarda le questioni ereditarie o i rapporti con i nonni e gli altri parenti.
Di conseguenza, i genitori soggiacciono all’obbligo di educare, istruire e mantenere i propri figli, indipendentemente dal tipo di unione che li lega.
E’, tuttavia, estremamente importante che il padre riconosca i figli: solo così è possibile avanzare pretese in caso di controversie.
In caso di non riconoscimento da parte del padre, solo la madre ha dei doveri nei confronti del figlio che si troverebbe menomato del diritto alle visite del padre o al mantenimento da parte dello stesso.
Una volta riconosciuti, la potestà genitoriale su di essi, viene esercitata dal genitore o dai genitori conviventi.
Significa che, anche quando è stato riconosciuto da entrambi, se il figlio convive solo con la madre, la potestà potrà essere esercitata solo da lei.
La potestà inoltre è esercitata dal genitore che lo ha riconosciuto per primo, se nessuno dei due genitori convive con il figlio.
Nell’ipotesi in cui la coppia si sciolga, l’affidamento è stabilito dal Tribunale per i Minori, che stabilisce anche un assegno di mantenimento nell’interesse del figlio.
2 commenti
sottilettarosa
L’articolo è molto interessante e esaudiente.Io convivo da quasi 18 anni,con figli.
Da come leggo abbiamo gli stessi diritti di una coppia sposata,ma per quanto riguarda gli assegni familiari ,se non si è sposati ,non toccano alla compagna se non lavora?
Alessandra Partescano
Gli assegni familiari spettano anche se non si è sposati, ci vuole una doppia autorizzazione, ma ti spettano.
Lo so perchè noi siamo sposati da poco e li abbiamo presi comunque.
Informati con il caf.
Ciao ciao.